Corte di Cassazione: sospensione dei termini per l’atto di precetto

aprile 28th, 2020|Articoli, News|

L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraverso in questo periodo costringe, a tutt’oggi, gli Italiani (e non solo, considerato che si tratta di una problematica globale) a non poter uscire dalle private dimore se non per ragioni di salute, comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità (anche ove si versasse in una di queste ipotesi, ad ogni modo, occorrerebbe mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare le dovute protezioni).

Tutto ciò implica il guardarsi intorno e vedere saracinesche chiuse, parchi vuoti e città semi deserte.

Il COVID 19 e, il conseguente lockdown totale che ne è derivato, ha avuto importanti ripercussioni non solo in campo imprenditoriale, ma anche giuridico. Basti pensare al fatto che l’articolo 83, comma 2, del decreto-legge numero 18 del 2020 ha disposto quanto segue: “dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Il successivo articolo 36 del decreto-legge numero 23 dell’8 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020.

L’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 ha eccettuato dal rinvio d’ufficio alcune udienze relative a procedimenti ritenuti urgenti (come, ad esempio, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; oppure, i procedimenti relativi agli alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità; infine i procedimenti cautelati aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona).

Da più parti, però, sono stati sollevati dei dubbi circa l’applicabilità o meno della suddetta sospensione ad alcuni atti di parte (e quindi, in quanto tali, non propriamente “processuali”) come l’atto di precetto.

Con riferimento alla tematica in questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28.

La Corte Suprema, al punto 2.2. della predetta Relazione ha fatto un raffronto tra l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge numero 11 del 2020 e il comma 2 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Mentre primo si limitava a sancire la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai procedimenti elencati al comma 1, il secondo, invece, chiarisce che sono oggetto di sospensione i seguenti termini:

1)quelli relativi all’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione:

2) quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi:

3) per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini procedurali;

4)ivi compresi quelli c.d. “a ritroso”:

Inoltre, la sospensione in questione opera anche per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo, come quelli per impugnare.

Nel primo gruppo rientrano:

  • l’atto di citazione;
  • il ricorso;
  • l’atto di precetto

Nel secondo, invece, troviamo:

  • l’appello;
  • ricorso per Cassazione

Dunque, la Cassazione ha stabilito con chiarezza che la sospensione dei termini processuali, causata dalla pandemia in atto, si applica anche con riferimento all’atto di precetto.

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