
Impugnazione: il termine decorre sempre dal deposito della sentenza?
Con ordinanza n. 25727 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla decadenza dalla impugnazione per la tardiva presentazione del ricorso.
Con ricorso per cassazione il contribuente impugnava la sentenza della CTR laziale che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione della sentenza n. 10237 del 16/05/2008 emessa dal Tribunale di Roma.
La Corte Suprema ravvisava in via pregiudiziale l’inammissibilità, per tardività, del ricorso.
Infatti la sentenza gravata risultava depositata il giorno 11/01/2016, mentre il ricorso risultava avviato per la notifica solo il 10/12/2018.
Secondo gli Ermellini non appaiono fondate le considerazioni dei ricorrenti secondo cui la tardività non era a loro imputabile a causa dell’omessa comunicazione da parte della cancelleria della CTR dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza impugnata.
Secondo, infatti, il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9330 del 2017, n. 23323 del 2013 e n. 6032 del 1991), nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa, nel caso in esame, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione avendo i ricorrenti iscritto a ruolo la causa.
Oltretutto “il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia” (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003).
Sulla base di tali motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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La Corte Suprema ravvisava in via pregiudiziale l’inammissibilità, per tardività, del ricorso.
Infatti la sentenza gravata risultava depositata il giorno 11/01/2016, mentre il ricorso risultava avviato per la notifica solo il 10/12/2018.
Secondo gli Ermellini non appaiono fondate le considerazioni dei ricorrenti secondo cui la tardività non era a loro imputabile a causa dell’omessa comunicazione da parte della cancelleria della CTR dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza impugnata.
Secondo, infatti, il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9330 del 2017, n. 23323 del 2013 e n. 6032 del 1991), nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa, nel caso in esame, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione avendo i ricorrenti iscritto a ruolo la causa.
Oltretutto “il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia” (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003).
Sulla base di tali motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
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