
Diffida stragiudiziale: è applicabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p.?
Con sentenza n. 22184 del 2019 la Corte di Cassazione si è trovata a valutare l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 598 c.p. ad una serie di lettere stragiudiziali inviate da un avvocato.
La vicenda riguarda la richiesta risarcitoria promossa da una società contro l’amministratore di condominio e il suo legale a seguito della trasmissione di una serie di missive volte esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come un soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie.
Il Tribunale dapprima rigettava la domanda.
Al contrario il Collegio di secondo grado affermava che non fosse operante l’esimente di cui all’art. 598 c.p. perché le lettere inviate dall’avvocato non si inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali e che per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio.
L’amministratore di condominio e il suo legale ricorrevano in Cassazione lamentando in particolare l’omessa applicazione delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio della difesa.
Secondo la Cassazione, però, l’art 598 c.p. non può trovare applicazione perché gli scritti in questione non erano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo né potevano essere inquadrati nella libera manifestazione di un’opinione considerato che rappresentavano delle mere diffide stragiudiziali e delle denunce di fatti.
Sulla base dei suddetti motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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