Business warranties, il trasferimento di partecipazioni sociali e la garanzia del venditore

Con sentenza del 13/03/2019 n.7183, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul negozio di trasferimento di partecipazioni sociali a cui accede la clausola di garanzia del venditore sullo “stato di salute” dell’emittente.

Nella prassi commerciale è consuetudine inserire nei contratti di acquisizione di azioni una serie di garanzie a carico del venditore che concernono, ad. es., la situazione patrimoniale, la posizione finanziaria, l’andamento economico nonché le passività esistenti in capo alla società alla quale le partecipazioni si riferiscono.

Tali garanzie prendono il nome di Business Warranties e si contrappongono alle c.d. Legal Warranties ovvero le garanzie che concernono la titolarità del venditore sull’oggetto del contratto, l’assenza di diritti di terzi sull’oggetto del contratto oppure le dichiarazioni del venditore riguardanti i diritti e gli obblighi che la partecipazione è idonea ad attribuire all’azionista.

Tanto premesso, è da tempo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza la questione concernente l’oggetto di tali forme di garanzia: ci si chiede se le Business Warranties legate al trasferimento di partecipazioni sociali possano configurare come garanzia sulla qualità del bene acquistato (le azioni).

Sul punto è stata dirimente la Suprema Corte la quale ha affermato il principio secondo cui “la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta con la conseguenza che le che la clausola con il quale il venditore  si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive del patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto”.

In altre parole, ciò significa, che la garanzia sulla consistenza del patrimonio sociale sotteso alla partecipazione, non facendo quest’ultimo parte dell’oggetto dello scambio, non può essere qualificata come garanzia sulla qualità del bene acquistato.

Tale assunto porta all’automatica disapplicazione dell’art. 1497 c.c. il quale consente al compratore di risolvere il contratto nel caso in cui la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata nel termine breve di un anno secondo quanto previsto dall’art. 1495 c.c.

Tale interpretazione va a vantaggio del compratore, il quale, in caso di violazione del patto accessorio di garanzia, potrà giovarsi dell’ordinario termine decennale di prescrizione per far valere le sue pretese contro il garante.

Venendo infine ai rimedi concessi a fronte dell’inadempimento, essendo inapplicabili gli artt. 1495 e 1497 c.c., il compratore leso non potrà chiedere la risoluzione del contratto ma dovrà accontentarsi della percezione di un indennizzo.

Nel caso di specie, la Cassazione dichiara infondati il primo e secondo motivo del ricorso di Z. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano il quale sosteneva la prescrizione del diritto di credito di C. per decorso del termine breve per far valere la garanzia di cui all’art. 1495 c.c.

Dott. Daniele Moccia