
Scissione, la responsabilità della società
La Cassazione civile con sentenza del 07/03/2016, n.4455, si pronuncia sulla responsabilità della società debitrice in caso di scissione con trasferimento di parte dei debiti alla società beneficiaria (si pensi al caso di trasferimento di beni immobili gravati da ipoteca).
L’art. 2506 quater c.c., comma 3, prevede che, nel caso di scissione, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico“.
La Corte afferma che l’inciso “non soddisfatti dalla società cui fanno carico” non costituisce in capo alla società scissa un beneficio di escussione tale per cui il creditore intenzionato a soddisfare il proprio credito dovrebbe procedere previamente all’escussione della società beneficiaria al quale i debiti siano stati trasferiti pena l’accertamento di un difetto di legittimazione passiva.
La norma, a dire dei Giudici di legittimità, prevede solo un beneficium ordinis il quale implica soltanto la previa costituzione in mora del debitore senza precludere l’avvio dell’esecuzione direttamente nei confronti della società scissa che abbia trasferito i suoi debiti.
Quanto poi all’espressione, “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”, la Corte sostiene che la legge abbia voluto indicare “la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie”; in ragione di ciò, il creditore della società scissa potrà agire nei confronti della stessa nei limiti della quota di patrimonio di cui la stessa è rimasta titolare a seguito della scissione.
Con questa pronuncia la Suprema Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello di Bari la quale aveva rigettato l’opposizione della società scissa alla sentenza di di fallimento senza valutare la misura del suo debito “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa rimasto” a seguito della scissione.
Dott. Daniele Moccia

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La Cassazione civile con sentenza del 07/03/2016, n.4455, si pronuncia sulla responsabilità della società debitrice in caso di scissione con trasferimento di parte dei debiti alla società beneficiaria (si pensi al caso di trasferimento di beni immobili gravati da ipoteca).
L’art. 2506 quater c.c., comma 3, prevede che, nel caso di scissione, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico“.
La Corte afferma che l’inciso “non soddisfatti dalla società cui fanno carico” non costituisce in capo alla società scissa un beneficio di escussione tale per cui il creditore intenzionato a soddisfare il proprio credito dovrebbe procedere previamente all’escussione della società beneficiaria al quale i debiti siano stati trasferiti pena l’accertamento di un difetto di legittimazione passiva.
La norma, a dire dei Giudici di legittimità, prevede solo un beneficium ordinis il quale implica soltanto la previa costituzione in mora del debitore senza precludere l’avvio dell’esecuzione direttamente nei confronti della società scissa che abbia trasferito i suoi debiti.
Quanto poi all’espressione, “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”, la Corte sostiene che la legge abbia voluto indicare “la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie”; in ragione di ciò, il creditore della società scissa potrà agire nei confronti della stessa nei limiti della quota di patrimonio di cui la stessa è rimasta titolare a seguito della scissione.
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Dott. Daniele Moccia
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