
La validità del versamento sul conto corrente del fallito
La VI Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 13458/2019, ha statuito la validità dell’estinzione del debito fideiussorio attraverso versamento direttamente sul conto corrente del fallito garantito.
“Il fideiussore può estinguere il proprio debito fideiussorio, non solo in modo diretto, attraverso il versamento alla banca personalmente, ma anche in modo indiretto, mediante accreditamento del denaro sul conto del garantito”.
Il suesposto principio di diritto deriva dal ricorso in Cassazione, promosso da una banca, per violazione e falsa applicazione degli artt. 44 L. Fall. e 1180 c.c.
La ricorrente agiva avverso la pronuncia della Corte d’Appello, la quale aveva accolto l’istanza, promossa dal Fallimento di una società cooperativa, di declaratoria di inefficacia inerente ad un versamento di denaro fatto da un terzo fideiussore della società cooperativa, dopo il suo fallimento, su un conto corrente di quest’ultima, per estinguere uno scoperto di conto, quindi, adempiere al proprio debito fideiussorio.
La Suprema Corte ha rilevato che il principio di autonomia contrattuale consente a colui che si impegna a garantire lo scoperto di conto corrente bancario del debitore, non solo un saldo diretto alla banca personalmente, ma anche, in via indiretta, attraverso un versamento sul conto del garantito.
Gli Ermellini, peraltro, hanno precisato la necessità di una valutazione relativa al caso concreto, volendo evitare una lettura generalizzata ed astratta del suddetto principio di diritto.
Invero, secondo la Corte, affinché venga sottratto a revocatoria il versamento del fideiussore, è d’uopo la verifica delle seguenti condizioni:
- l’effettività del rapporto fideiussorio;
- l’assenza di debiti del terzo fideiussore verso il fallito
In tali casi, sarà ragionevole ritenere di essere in presenza di un adempimento del terzo al proprio debito fideiussorio.
La Suprema Corte, per questi motivi, accoglie il ricorso promosso dalla Banca, ritenendo il caso in esame non integrante gli estremi della fattispecie di cui all’art 44, comma 2, L.Fall, secondo cui “sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.
Luca Chiaretti

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“Il fideiussore può estinguere il proprio debito fideiussorio, non solo in modo diretto, attraverso il versamento alla banca personalmente, ma anche in modo indiretto, mediante accreditamento del denaro sul conto del garantito”.
Il suesposto principio di diritto deriva dal ricorso in Cassazione, promosso da una banca, per violazione e falsa applicazione degli artt. 44 L. Fall. e 1180 c.c.
La ricorrente agiva avverso la pronuncia della Corte d’Appello, la quale aveva accolto l’istanza, promossa dal Fallimento di una società cooperativa, di declaratoria di inefficacia inerente ad un versamento di denaro fatto da un terzo fideiussore della società cooperativa, dopo il suo fallimento, su un conto corrente di quest’ultima, per estinguere uno scoperto di conto, quindi, adempiere al proprio debito fideiussorio.
La Suprema Corte ha rilevato che il principio di autonomia contrattuale consente a colui che si impegna a garantire lo scoperto di conto corrente bancario del debitore, non solo un saldo diretto alla banca personalmente, ma anche, in via indiretta, attraverso un versamento sul conto del garantito.
Gli Ermellini, peraltro, hanno precisato la necessità di una valutazione relativa al caso concreto, volendo evitare una lettura generalizzata ed astratta del suddetto principio di diritto.
Invero, secondo la Corte, affinché venga sottratto a revocatoria il versamento del fideiussore, è d’uopo la verifica delle seguenti condizioni:
- l’effettività del rapporto fideiussorio;
- l’assenza di debiti del terzo fideiussore verso il fallito
In tali casi, sarà ragionevole ritenere di essere in presenza di un adempimento del terzo al proprio debito fideiussorio.
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