La responsabilità dell’hosting provider

La Corte di cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 7708 del 19.03.2019,  si è pronunciata sul tema della responsabilità del cosiddetto “hosting provider”, ossia del portale internet, mero prestatore di servizi di ospitalità di dati.

Il caso da cui trae origine la sentenza de qua riguarda un ricorso promosso dalla R.T.I (società del Gruppo Mediaset) nei confronti della Yahoo Italia s.p.a, volto ad accertare la responsabilità di quest’ultima, a seguito di diffusione, sul proprio portale, di filmati tratti da vari programmi televisivi di R.T.I., su cui quest’ultima vantava diritti esclusivi.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno fornito alcune precisazioni sulla responsabilità dell’hosting provider,  prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, stabilendo che: per l’hosting attivo (prestatore che svolge un ruolo attivo  nella prestazione dei propri servizi e che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo,) valgono le regole comuni sulla responsabilità civile, in quanto concorre appunto “attivamente” nell’illecito commesso da terzi; per l’hosting passivo (semplice, neutro intermediatore tecnologico commerciale)  può sorgere, in alcuni casi, come quello di specie, una responsabilità per fatto proprio colpevole. Infatti, come stabilito dalla Corte: “ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, l’hosting provider -anche quando non è “attivo” ma “passivo”-risponde dei danni verso il titolare dei diritti d’autore violati quando non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti o quando abbia continuato a pubblicarli, se ricorrono queste tre condizioni:

  1. sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure in altro modo;
  2. l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde il prestatore sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;
  3. l’hosting provider abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

La Corte, infine, stabilisce che resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, od, invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

Dott.ssa Simona Arcieri