Concordato preventivo, i limiti della falcidiabilità del credito Iva

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n° 6922/2019, ha chiarito la reciproca autonomia che assiste le varie tipologie di procedure concordatarie.

Si deve ammettere la falcidiabilità dell’imposta sul valore aggiunto in sede di concordato preventivo, costituendo l’art. 182 ter L.Fall., un’eccezione alla regola generale”.

Il suesposto principio di diritto deriva dal ricorso di M. S.r.l., in concordato preventivo, contro la decisione della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva accolto il reclamo di Equitalia sostenendo che i crediti per Iva fossero assoggettati ad infalcidiabilità anche in mancanza di una richiesta di transazione fiscale.

La suprema Corte, aderendo alla pregressa giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, 27/12/2016 n. 26988, Rv. 641809 – 01), ha ritenuto che la regola dell’indecurtabilità del credito Iva, ai sensi dell’art. 182 ter L.Fall., sia eccezionalmente prevista nella sola ipotesi di una procedura concordataria con transazione fiscale.

Del resto, è la stessa esegesi della norma in esame (“proposta di accordo sui crediti di natura fiscale”) ad indurre la Suprema Corte ad orientarsi in tal senso.

Dunque, gli Ermellini, accogliendo il ricorso, confermano l’ammissibilità della proposta di riduzione, almeno di regola, del credito Iva nella procedura di concordato.

Luca Chiaretti