Trasferimenti tra coniugi: quando trova applicazione l’esenzione fiscale
Con sentenza n. 249 del 2018 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia si è soffermata sull’esenzione fiscale degli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione di una separazione o di un divorzio.
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate di Udine in relazione ad un verbale di conciliazione giudiziale con il quale veniva sciolta la comunione legale ed operata la divisione tra ex coniugi.
Il ricorrente impugnava l’avviso sostenendo l’esenzione ai sensi dell’art. 19 L. n. 74 del 1987 per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale a quelli di separazione personale.
L’ufficio sosteneva, al contrario, che la normativa non si applicasse per i giudizi successivi a quelli di separazione e/o divorzio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 373/1/16 del 25/10-8/11/2016, accoglieva il ricorso ricordando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14157/2013, aveva stabilito l’esenzione con riferimento a tutti i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ribadendo sostanzialmente che l’esenzione era riconosciuta solo nel caso in cui gli accordi risultassero formalizzati nell’ambito del procedimento di separazione.
Il Collegio di II grado ricorda, al contrario, che la Cassazione, con le sentenze nn. 3110 del 17/2/2016 e n. 2111 del 3/2/2016, aveva affermato l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti, anche atti dispositivi del patrimonio in genere, che scaturivano da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
In particolare, la Commissione d’appello ritiene che siano oggetto dell’esenzione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli diretti a definire la crisi coniugale senza che abbia rilevanza il momento della loro stipula (in occasione della separazione/divorzio o successivi).
Per tali motivi il Collegio ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Avv. Gavril Zaccaria
Trasferimenti tra coniugi: quando trova applicazione l’esenzione fiscale
Con sentenza n. 249 del 2018 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia si è soffermata sull’esenzione fiscale degli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione di una separazione o di un divorzio.
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate di Udine in relazione ad un verbale di conciliazione giudiziale con il quale veniva sciolta la comunione legale ed operata la divisione tra ex coniugi.
Il ricorrente impugnava l’avviso sostenendo l’esenzione ai sensi dell’art. 19 L. n. 74 del 1987 per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale a quelli di separazione personale.
L’ufficio sosteneva, al contrario, che la normativa non si applicasse per i giudizi successivi a quelli di separazione e/o divorzio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 373/1/16 del 25/10-8/11/2016, accoglieva il ricorso ricordando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14157/2013, aveva stabilito l’esenzione con riferimento a tutti i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ribadendo sostanzialmente che l’esenzione era riconosciuta solo nel caso in cui gli accordi risultassero formalizzati nell’ambito del procedimento di separazione.
Il Collegio di II grado ricorda, al contrario, che la Cassazione, con le sentenze nn. 3110 del 17/2/2016 e n. 2111 del 3/2/2016, aveva affermato l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti, anche atti dispositivi del patrimonio in genere, che scaturivano da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
In particolare, la Commissione d’appello ritiene che siano oggetto dell’esenzione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli diretti a definire la crisi coniugale senza che abbia rilevanza il momento della loro stipula (in occasione della separazione/divorzio o successivi).
Per tali motivi il Collegio ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Avv. Gavril Zaccaria
Recent posts.
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
La Cassazione, con una recente sentenza, conferma il principio di autoresponsabilità in materia di cose in custodia dettato dall’orientamento interpretativo riguardo all’art. 2051 c.c. La questione in causa ha ad oggetto il dissesto di un [...]
Recent posts.
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]