Liti fiscali pendenti: approvato il modulo di adesione
Con provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 intitolato: “Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie in cui la stessa è parte pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Le rate successive scadranno il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio di ciascun anno. Il modello da compilare per accedere alla definizione agevolata è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Avv. Sergio Scicchitano

Liti fiscali pendenti: approvato il modulo di adesione
Con provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 intitolato: “Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie in cui la stessa è parte pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Le rate successive scadranno il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio di ciascun anno. Il modello da compilare per accedere alla definizione agevolata è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Avv. Sergio Scicchitano
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