Fascicolo di parte: chi è autorizzato al suo ritiro?
Con la circolare del 7.1.2019 il Ministero della Giustizia ha finalmente fornito delle indicazioni univoche per il ritiro del fascicolo cartaceo di parte del procedimento civile definito in primo grado.
Il Ministero ha riscontrato delle prassi operative diverse nei vari fori circa la restituzione del fascicolo di parte al nuovo avvocato nominato per il gravame.
Il Ministero ricorda che il codice regolamenta solo il caso del ritiro del fascicolo in corso di causa prevedendo l’obbligo della parte di richiedere l’autorizzazione al Giudice.
Nulla è previsto nel caso in cui il giudizio sia già concluso.
Secondo gli Uffici di Via Arenula, considerato che gli avvocati sono tenuti secondo l’art. 33 del Codice Deontologico alla restituzione degli atti e dei documenti di causa una volta concluso il mandato, nulla osta che la parte medesima o il suo nuovo legale possano richiedere direttamente alla Cancelleria la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell’ambito di un procedimento oramai concluso.
Sicchè risultano essere errate le condotte delle cancellerie che non permettono il ritiro del fascicolo di parte in assenza di espressa autorizzazione del precedente legale.
Avv. Gavril Zaccaria

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