Mediazione: quando risulta assolta la condizione di procedibilità?
Con sentenza del 17.12.2018 il Tribunale di Vasto si è soffermato sul corretto assolvimento del tentativo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.
La vicenda ha ad oggetto una controversia in materia locatizia. Il Tribunale di Vasto, nell’ambito di una intimazione di sfratto per morosità, ha rigettato la richiesta di convalida e quella subordinata di rilascio ex art. 665 c.p.c., ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta, disponendo quindi il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e assegnando alle parti un termine di giorni quindici per l’attivazione del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), D. Lgs. 28/10.
Nel corso del procedimento di mediazione la parte istante non è mai comparsa personalmente, ma è sempre stata rappresentata dal proprio avvocato munito di procura speciale notarile. Il tentativo di mediazione si è concluso negativamente a causa della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore. Dinanzi il Tribunale la parte convenuta ha tempestivamente sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda. Sul punto il Giudice ha ritenuto fondata tale eccezione sulla base delle seguenti argomentazioni.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Vasto, 09.03.2015, n. 130), ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Con particolare riferimento alla posizione della parte attrice, nel caso in cui questa abbia presentato la domanda di mediazione e poi non abbia partecipato personalmente al primo e ai successivi incontri, preferendo delegare per l’incombente il proprio avvocato, deve ritenersi che la condizione di procedibilità non si sia avverata, dal momento che, ai fini della procedibilità della domanda, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione purchessia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra le quali quella che impone alle parti di essere presenti personalmente agli incontri dinanzi al mediatore e, in particolar modo, al primo incontro, che costituisce un snodo cruciale di tutta la procedura.
Pe meglio intenderci la parte istante può delegare un terzo a sostituirla agli incontri, ma solo a due condizioni:
1) la parte istante deve dedurre e provare la causa di impedimento che sia oggettiva (ossia che materialmente impedica di partecipare agli incontri), assoluta (ossia insuperabile) e non temporanea (ossia idonea a protrarsi nel tempo per tutta la durata della mediazione);
2) la persona delegata deve essere a conoscenza dei fatti in contestazione e legittimata (tramite previo rilascio di una procura speciale) ad assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.
Il rappresentante non potrà mai essere l’avvocato per tre ordini di motivi:
- a) non è possibile applicare analogicamente alla mediazione le norme della rappresentanza giudiziale (art. 83 c.p.c.);
- b) nell’ambito della mediazione la funzione dell’avvocato, come definita in via interpretativa dall’art. 5, comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte;
- c) la presenza del solo avvocato impedisce al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto.
Non è dunque accettabile che gli incontri di mediazione si svolgano tra soli avocati perché così facendo si vanificherebbe la ratio dell’istituto.
In conclusione la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi realizzata, poiché al procedimento di mediazione espletato ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), D. Lgs. 28/10, la parte istante ha partecipato tramite un soggetto (il proprio difensore) che non era legittimato a rappresentarla, non valendo a sanare il rilevato difetto di rappresentanza neppure la particolare forma della procura conferita per mezzo di un pubblico ufficiale come il notaio.
Per tali motivi il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile la domanda.
Avv. Gavril Zaccaria
Mediazione: quando risulta assolta la condizione di procedibilità?
Con sentenza del 17.12.2018 il Tribunale di Vasto si è soffermato sul corretto assolvimento del tentativo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.
La vicenda ha ad oggetto una controversia in materia locatizia. Il Tribunale di Vasto, nell’ambito di una intimazione di sfratto per morosità, ha rigettato la richiesta di convalida e quella subordinata di rilascio ex art. 665 c.p.c., ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta, disponendo quindi il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e assegnando alle parti un termine di giorni quindici per l’attivazione del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), D. Lgs. 28/10.
Nel corso del procedimento di mediazione la parte istante non è mai comparsa personalmente, ma è sempre stata rappresentata dal proprio avvocato munito di procura speciale notarile. Il tentativo di mediazione si è concluso negativamente a causa della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore. Dinanzi il Tribunale la parte convenuta ha tempestivamente sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda. Sul punto il Giudice ha ritenuto fondata tale eccezione sulla base delle seguenti argomentazioni.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Vasto, 09.03.2015, n. 130), ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Con particolare riferimento alla posizione della parte attrice, nel caso in cui questa abbia presentato la domanda di mediazione e poi non abbia partecipato personalmente al primo e ai successivi incontri, preferendo delegare per l’incombente il proprio avvocato, deve ritenersi che la condizione di procedibilità non si sia avverata, dal momento che, ai fini della procedibilità della domanda, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione purchessia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra le quali quella che impone alle parti di essere presenti personalmente agli incontri dinanzi al mediatore e, in particolar modo, al primo incontro, che costituisce un snodo cruciale di tutta la procedura.
Pe meglio intenderci la parte istante può delegare un terzo a sostituirla agli incontri, ma solo a due condizioni:
1) la parte istante deve dedurre e provare la causa di impedimento che sia oggettiva (ossia che materialmente impedica di partecipare agli incontri), assoluta (ossia insuperabile) e non temporanea (ossia idonea a protrarsi nel tempo per tutta la durata della mediazione);
2) la persona delegata deve essere a conoscenza dei fatti in contestazione e legittimata (tramite previo rilascio di una procura speciale) ad assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.
Il rappresentante non potrà mai essere l’avvocato per tre ordini di motivi:
- a) non è possibile applicare analogicamente alla mediazione le norme della rappresentanza giudiziale (art. 83 c.p.c.);
- b) nell’ambito della mediazione la funzione dell’avvocato, come definita in via interpretativa dall’art. 5, comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte;
- c) la presenza del solo avvocato impedisce al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto.
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