
Inadempimento contrattuale: a chi spetta la prova?
Con sentenza n. 94 del 2019 il Tribunale di Catanzaro ha affrontato il tema del riparto dell’onere probatorio in caso di inadempimento contrattuale.
Partiamo dai fatti.
La società attrice premetteva di aver affittato l’azienda commerciale di cui era titolare ad una ditta individuale e che quest’ultima si era resa morosa nel pagamento di alcuna rate dell’affitto nonché di aver ricevuto delle cartelle di pagamento per omesso versamento dell’iva riferita alle fatture emesse per il suddetto affitto a tutt’oggi insolute.
Concludeva quindi chiedendo la condanna al pagamento dei ratei di affitto insoluti e il rimborso dei maggior importi sostenuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento.
L’affittuaria decideva di rimanere contumace.
Il Tribunale di Catanzaro, richiamando l’orientamento espresso dalla SS.UU. n. n. 13533/2011, ritiene fondata la domanda della concedente avendo la stessa provato il titolo delle proprie pretese ossia il contratto di affitto d’azienda ed allegato l’inadempimento altrui.
Infatti, prosegue il Tribunale, spettava alla resistente dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere e cioè di aver corrisposto i canoni rispetto ai quali la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento.
In mancanza di detta prova, la domanda della ricorrente appare fondata.
Quanto invece ai maggiori oneri sostenuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento, il Tribunale ritiene la domanda della ricorrente fondata avendo la stessa diritto al rimborso degli importi versati a titolo di sanzioni ed interessi come irrogati nelle cartelle di pagamento ricevute.
Avv. Gavril Zaccaria

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