
Avviso di liquidazione: è sempre obbligatoria la motivazione del tributo applicato?
Con ordinanza n. 26731/2018 la Suprema Corte si è trovata a valutare la legittimità o meno di un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva liquidato gli importi ritenuti dovuti per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad una sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Salerno — sezione distaccata di Amalfi.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto l’atto impugnato dal contribuente sufficientemente motivato, quantunque esso non recasse l’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate.
Gli Ermellini danno atto come l’avviso di liquidazione fosse effettivamente privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi con esso liquidati.
Secondo la Sezione Tributaria la circostanza che l’avviso di liquidazione fosse motivato con il semplice richiamo degli estremi della sentenza, non allegata all’avviso di liquidazione, appare in contrasto con il disposto dell’art. 52, commi 2 e 2 bis del d.P.R. n. 131/1986 e 7 della Legge n. 212/2012.
Infatti: “In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria» (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24220), avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell’atto recante la pretesa dell’Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 maggio 2018, n. 12400)”.
Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto l’atto impugnato dal contribuente sufficientemente motivato, quantunque esso non recasse l’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate.
Gli Ermellini danno atto come l’avviso di liquidazione fosse effettivamente privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi con esso liquidati.
Secondo la Sezione Tributaria la circostanza che l’avviso di liquidazione fosse motivato con il semplice richiamo degli estremi della sentenza, non allegata all’avviso di liquidazione, appare in contrasto con il disposto dell’art. 52, commi 2 e 2 bis del d.P.R. n. 131/1986 e 7 della Legge n. 212/2012.
Infatti: “In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria» (cfr. Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24220), avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell’atto recante la pretesa dell’Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 maggio 2018, n. 12400)”.
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Avv. Gavril Zaccaria
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