Autofattura elettronica: le regole e i limiti

L’art. 6, comma 8 del D. Lgs 471/1997 disciplina la procedura prevista ai fini della regolarizzazione per l’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente fattura. L’omessa regolarizzazione a seguito della mancata emissione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, determina sanzioni amministrative pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro.

In caso di mancata emissione della fattura, per non incorrere in suddette sanzioni, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia all’Agenzia Delle Entrate.

In caso di ricezione di una fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, dev’essere emesso un documento integrativo in duplice esemplare in cui devono essere riportate le medesime indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Nel momento in cui viene eseguita l’intera procedura, l’Agenzia delle Entrate rilascia una copia dell’autofattura emessa con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento.

Con la Decisione di Esecuzione UE 2018/593, la Commissione Europea ha introdotto in Italia l’obbligo della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, per tutti i soggetti privati con partita iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese, per contrastare i fenomeni di evasione fiscale, frodi dell’Iva e le c.d. frodi Carosello, finalizzata ad ottenere una maggior trasparenza fiscale.

In un’ottica di semplificazione, tra gli aspetti positivi si sottolinea che, con l’avvento della e-fattura, anche le procedure di regolarizzazione si concretizzeranno attraverso il SDI (Sistema di Interscambio), rendendo meno onerosa e più veloce la consegna dei documenti, evitando così di recarsi fisicamente presso l’Agenzia delle Entrate. Tale tipo di fattura sarà identificata con il codice TD20 e, sempre in una prospettiva futura di semplificazione, la stessa modalità potrebbe essere utilizzata per sanare tutte le ipotesi in cui sia necessario emettere autofattura oppure procedere all’integrazione per la risoluzione di eventuali irregolarità.

Come si evince dalla Circolare 13/E/2018, un chiaro limite sorge a seguito dell’introduzione della nuova modalità di trasmissione elettronica, nel momento in cui la controparte di riferimento non sia un soggetto italiano, ovvero senza una stabile organizzazione, bensì comunitario o extracomunitario. In questo caso, le operazioni da e verso operatori CE ed ExtraCEE sono esenti dagli obblighi di fatturazione elettronica, con conseguente certificazione delle relative regolarizzazioni di autofattura prettamente cartacee. Si può tuttavia emettere fattura elettronica, purché sia consentito alla controparte di ricevere la fattura nel formato cartaceo con l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti previsti per questo tipo di operazioni.

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Dr. Luigi D’Amore