Revoca di atti a titolo gratuito: sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17336 del 03.07.2018 è tornata sul tema della revocatoria degli atti a titolo gratuito.

Nel caso di specie la società conveniva innanzi al Tribunale di Brescia il proprio debitore e i suoi figli in quanto gli aveva donato il 100% delle azioni di una società ed un’ulteriore quota del 50% del capitale di altra società, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia delle due suddette donazioni ai sensi dell’art. 2901 c.c. e il risarcimento del danno per lesione del credito come conseguenza della condotta fraudolenta dei convenuti.

Il Tribunale di primo grado rigettò entrambe le domande attoree e la sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, la quale accolse il gravame affermando l’irrilevanza dell’inconsapevolezza in capo ai donatari di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore e la società aveva il solo onere di provare la diminuzione patrimoniale del donante e non anche la consistenza del patrimonio residuo di quest’ultimo.

Avverso tale decisione i convenuti proponevano ricorso in Cassazione sostenendo che fosse onere dell’attore provare il danno arrecato dall’atto dispositivo e che il patrimonio del debitore avesse patito una diminuzione effettiva e rilevante.

La Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo, pertanto la dimostrazione della stipula di una donazione costituisce da sola dimostrazione dell’impoverimento del donante.

Secondo orientamento costante della giurisprudenza, la Corte ribadisce che quando sia chiesta la revocatoria di atti a titolo gratuito, ai fini del requisito della scientia fraudis non è necessaria la dimostrazione dell’intenzione del donante di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.

In definitiva, la sentenza in commento, ha stabilito che la donazione costituisce di per sé un impoverimento del donante, ed essa fa presumere ai sensi dell’art. 2727 c.c. che il patrimonio di quest’ultimo si sia ridotto, spettando ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore e, il requisito della scientia fraudis prescinde dalla dimostrazione dell’intenzione del donante di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.

Dott.ssa Giulia Colicchio