
Vizio di notifica dell’atto di appello: nullità o inesistenza?
Con sentenza n. 7804 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover affermare che la notifica dell’atto di appello eseguita presso il domiciliatario e non presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado va considerata nulla e quindi sanabile dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
La Cassazione ricorda nell’enunciare il suddetto principio quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), laddove hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.

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La Cassazione ricorda nell’enunciare il suddetto principio quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), laddove hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
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