
Riassunzione della causa davanti al Giudice Competente: il contributo unificato va pagato due volte?
Con sentenza n. 8912 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la debenza o meno del contributo unificato nell’ipotesi di causa riassunta di fronte il Tribunale a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace.
La Cassazione ricorda innanzitutto che la legge ricollega il pagamento del C.U. all’iscrizione a ruolo della causa, ma nulla prevede nell’ipotesi di riassunzione.
Secondo la Suprema Corte il contributo ha la funzione di coprire il “costo” di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo.
Sicchè nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi.
Alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.
Tale tesi, secondo gli Ermellini, non viene scalfita dal fatto che la legge preveda che il contributo sia dovuto “per ciascun grado del giudizio”, in quanto il significato di tale disposizione non è quello per cui il contributo di iscrizione a ruolo sia dovuto una sola volta, lasciando dunque possibile l’ipotesi secondo cui il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.
Quanto invece alla circostanza per cui la richiesta del contributo in caso di riassunzione si sostanzierebbe in una duplicazione del pagamento trattandosi sostanzialmente del medesimo processo, la Corte ritiene che l’indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella sola salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale (Cass.19030/2008), ma non interferisce con la questione del costo del processo.
In conclusione gli Ermellini ritengono che il contributo unificato sia dovuto anche all’atto dell’iscrizione del processo riassunto di fronte al giudice competente.
Avv. Gavril Zaccaria

Riassunzione della causa davanti al Giudice Competente: il contributo unificato va pagato due volte?
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La Cassazione ricorda innanzitutto che la legge ricollega il pagamento del C.U. all’iscrizione a ruolo della causa, ma nulla prevede nell’ipotesi di riassunzione.
Secondo la Suprema Corte il contributo ha la funzione di coprire il “costo” di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo.
Sicchè nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi.
Alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.
Tale tesi, secondo gli Ermellini, non viene scalfita dal fatto che la legge preveda che il contributo sia dovuto “per ciascun grado del giudizio”, in quanto il significato di tale disposizione non è quello per cui il contributo di iscrizione a ruolo sia dovuto una sola volta, lasciando dunque possibile l’ipotesi secondo cui il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.
Quanto invece alla circostanza per cui la richiesta del contributo in caso di riassunzione si sostanzierebbe in una duplicazione del pagamento trattandosi sostanzialmente del medesimo processo, la Corte ritiene che l’indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella sola salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale (Cass.19030/2008), ma non interferisce con la questione del costo del processo.
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