Locazione: giusto sospendere il canone se i locali sono completamenti inagibili
Con sentenza n. 7766 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la legittimità o meno della condotta della conduttrice, di cessazione del pagamento dei canoni in conseguenza del venire meno della disponibilità dei locali, in attesa che il locatore adempisse al proprio obbligo di mantenere il bene in condizioni di essere utilizzato per lo scopo dedotto nel contratto.
Il ricorrente lamenta in sintesi l’erroneità della sentenza di secondo grado per non aver ritenuto legittima la sospensione, anche totale, del pagamento del canone in presenza della violazione, da parte del locatore, del proprio obbligo di garantire il mantenimento della cosa in stato da servire all’uso convenuto a seguito di un incendio sviluppatosi nel box sottostante che determinò l’inagibilità dei locali.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado risulta erronea per non avere in alcun modo considerato le ragioni della sospensione del pagamento del canone in relazione ad un non uso, almeno in parte, dei locali locati ovvero conforme a quello convenuto tra le parti.
In particolare Il Giudice di Secondo Grado omette di valutare il rapporto di interdipendenza tra la prestazione e la controprestazione dedotte in contratto, ossia se nella fattispecie detto rapporto sia venuto in parte o del tutto meno in conseguenza dell’inagibilità dei locali avuto riguardo anche alla data di riconsegna di essi e secondo i criteri di lealtà e buona fede (ex multiis Cass., 13887/2011).

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