
Immissioni: il limite della tollerabilità si valuta caso per caso
Con l’ordinanza n. 6136/2018 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di tollerabilità delle immissioni come previsti dall’art. 844 c.c.
La pronuncia tra origine da una domanda risarcitoria volta ad accertare i danni subiti a causa di varie molestie perpetuate dal vicino, il quale aveva effettuato molteplici lavori edili e di conseguenza aveva depositato – per permettere tali lavori – diversi beni mobili di sua proprietà sotto la finestra della parte attrice.
La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sulla questione a seguito del rigetto della domanda attorea nei primi due gradi di merito – ha rigettato i motivi di gravame del ricorso afferenti la domanda risarcitoria precisando i limiti ermeneutici della disciplina sulle immissioni ex art. 844 c.c.
In tal senso gli Ermellini hanno evidenziato che la tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso e, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi” (art. 844 c.c.), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera.
Nel contempo – hanno statuito i giudici di legittimità – può essere solo compito del giudice di merito valutare se i limiti della tollerabilità delle immissioni vengano superati sulla base dei criteri anzidetti nella fase istruttoria del giudizio.
Dunque la valutazione di merito formulata dai giudici di primo e secondo grado è insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5, c.p.c.
Venendo nuovamente al caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto l’accumulo di masserizie sotto le finestre dell’attrice giustificato dall’esecuzione dei lavori edili sicché le relative immissioni denunciate con la domanda risarcitoria non superavano la normale tollerabilità così come previsto dall’art. 844 c.c.
Dott. Salvatore Ettore Masullo

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La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sulla questione a seguito del rigetto della domanda attorea nei primi due gradi di merito – ha rigettato i motivi di gravame del ricorso afferenti la domanda risarcitoria precisando i limiti ermeneutici della disciplina sulle immissioni ex art. 844 c.c.
In tal senso gli Ermellini hanno evidenziato che la tollerabilità o meno di un’immissione va valutata caso per caso e, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi” (art. 844 c.c.), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera.
Nel contempo – hanno statuito i giudici di legittimità – può essere solo compito del giudice di merito valutare se i limiti della tollerabilità delle immissioni vengano superati sulla base dei criteri anzidetti nella fase istruttoria del giudizio.
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