Opposizione a decreto ingiuntivo: quali vizi può far valere il condominio
Con l’ordinanza in commento la Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare il valore della delibera che approva il bilancio condominiale e ripartisce la spesa fra tutti i condomini.
Innanzitutto gli Ermellini ricordano che nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza del consuntivo debitamente approvato, l’Ente di gestione soddisfa il proprio onere probatorio con la sola produzione del verbale assembleare in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti che lo compongono (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Sicchè la delibera costituisce titolo rappresentativo del credito vantato nei confronti del Condomino e giustifica non solo l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c., ma anche la successiva condanna del condomino nell’eventuale giudizio di opposizione durante il quale il Giudice è tenuto solo alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629).
Pertanto il Giudice potrà accogliere l’opposizione solo qualora la delibera di approvazione del bilancio abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).
Nel medesimo procedimento, continua la Cassazione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.
Eventuali vizi devono essere fatti valere, nei termini, con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., non potendo invece essere oggetto di doglianza del Condomino nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).
Avv. Gavril Zaccaria

Opposizione a decreto ingiuntivo: quali vizi può far valere il condominio
Con l’ordinanza in commento la Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare il valore della delibera che approva il bilancio condominiale e ripartisce la spesa fra tutti i condomini.
Innanzitutto gli Ermellini ricordano che nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza del consuntivo debitamente approvato, l’Ente di gestione soddisfa il proprio onere probatorio con la sola produzione del verbale assembleare in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti che lo compongono (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Sicchè la delibera costituisce titolo rappresentativo del credito vantato nei confronti del Condomino e giustifica non solo l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c., ma anche la successiva condanna del condomino nell’eventuale giudizio di opposizione durante il quale il Giudice è tenuto solo alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629).
Pertanto il Giudice potrà accogliere l’opposizione solo qualora la delibera di approvazione del bilancio abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).
Nel medesimo procedimento, continua la Cassazione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.
Eventuali vizi devono essere fatti valere, nei termini, con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., non potendo invece essere oggetto di doglianza del Condomino nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).
Avv. Gavril Zaccaria
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]

