
Anteriorità del negozio rispetto al falimento: ammissibile la prova per testi
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 3956/2018 ha stabilito che;
“Ai fini dell’ammissione allo stato passivo, a norma dell’art. 2704 c.c. la scrittura privata priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento, con la conseguenza che la prova dell’anteriorità al fallimento del negozio contenuto nella scrittura non può desumersi da quest’ultima. Tuttavia, l’inopponibilità di cui all’art. 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all’efficacia dell’atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo della scrittura. Ove, dunque, il documento contrattuale non sia munito di data certa, la prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento può essere fornita, prescindendo dal documento contrattuale, con tutti gli altri mezzi consentiti, anche nei confronti dei terzi e del curatore, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio”.
La vicenda processuale prende avvio dalle doglianze di un lavoratore non ammesso allo stato passivo di una società fallita.
Il Tribunale, in sede di opposizione, decideva in favore del creditore ammettendolo allo stato passivo ponendo alla base della propria decisione le prove orali espletate.
Avverso tale pronuncia il Fallimento proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo infatti inopponibile, ex art. 2704 c.c. per difetto di data certa, il contratto di lavoro prodotto.
I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza in oggetto hanno sottolineato come, nonostante le premesse del Tribunale non fossero corrette avendo mutato sostanzialmente il titolo della domanda di ammissione al passivo, lo stesso sia pervenuto nel merito alla corretta conclusione.
In particolare partendo dal presupposto che il contratto di lavoro non necessita della prova scritta “ad substantiam” l’esistenza e il contenuto dello stesso ben potevano essere dimostrati per mezzo dei testimoni escussi e degli altri mezzi di prova offerti.
Per ciò che atteneva l’inopponibilità del contratto per difetto di data certa gli Ermellini hanno confermato il principio secondo cui l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. è da attribuirsi alla scrittura prodotta e non al negozio in essa contenuto che dunque ben potrà essere provato con tutti i mezzi di prova consentiti dall’ordinamento salvo le limitazioni derivante dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso.
Dott. Elio Pino

Anteriorità del negozio rispetto al falimento: ammissibile la prova per testi
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 3956/2018 ha stabilito che;
“Ai fini dell’ammissione allo stato passivo, a norma dell’art. 2704 c.c. la scrittura privata priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento, con la conseguenza che la prova dell’anteriorità al fallimento del negozio contenuto nella scrittura non può desumersi da quest’ultima. Tuttavia, l’inopponibilità di cui all’art. 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all’efficacia dell’atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo della scrittura. Ove, dunque, il documento contrattuale non sia munito di data certa, la prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento può essere fornita, prescindendo dal documento contrattuale, con tutti gli altri mezzi consentiti, anche nei confronti dei terzi e del curatore, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio”.
La vicenda processuale prende avvio dalle doglianze di un lavoratore non ammesso allo stato passivo di una società fallita.
Il Tribunale, in sede di opposizione, decideva in favore del creditore ammettendolo allo stato passivo ponendo alla base della propria decisione le prove orali espletate.
Avverso tale pronuncia il Fallimento proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo infatti inopponibile, ex art. 2704 c.c. per difetto di data certa, il contratto di lavoro prodotto.
I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza in oggetto hanno sottolineato come, nonostante le premesse del Tribunale non fossero corrette avendo mutato sostanzialmente il titolo della domanda di ammissione al passivo, lo stesso sia pervenuto nel merito alla corretta conclusione.
In particolare partendo dal presupposto che il contratto di lavoro non necessita della prova scritta “ad substantiam” l’esistenza e il contenuto dello stesso ben potevano essere dimostrati per mezzo dei testimoni escussi e degli altri mezzi di prova offerti.
Per ciò che atteneva l’inopponibilità del contratto per difetto di data certa gli Ermellini hanno confermato il principio secondo cui l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. è da attribuirsi alla scrittura prodotta e non al negozio in essa contenuto che dunque ben potrà essere provato con tutti i mezzi di prova consentiti dall’ordinamento salvo le limitazioni derivante dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso.
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