
Sinistri stradali, risarcimento possibile anche se l'assicurazione è scaduta
Con la sentenza n. 1959/2017 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un automobilista senza copertura assicurativa, il quale era stato coinvolto in un incidente stradale causato da un altro automobilista.
I Giudici di prime cure, uniformandosi all’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che il mancato indennizzo per l’automobilista – senza colpe – coinvolto nell’incidente, fosse una ulteriore sanzione da sommarsi a quella pecuniaria (compresa tra gli Euro 841,00 e Euro 3.366,00) ed al sequestro del veicolo come previsto dal Codice della Strada per chiunque circoli con la polizza assicurativa scaduta.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista sprovvisto di copertura assicurativa sia colpevole dell’incidente, la parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento danni al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi sul responsabile del sinistro.
Da ultimo, qualora entrambi gli automobilisti coinvolti nel sinistro siano sprovvisti di copertura assicurativa, la parte danneggiata – pur sottoposta alle sanzioni previste dal Codice della Strada di cui sopra – potrà chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi su colui che ha causato l’incidente come nel caso precedente.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

Sinistri stradali, risarcimento possibile anche se l'assicurazione è scaduta
Con la sentenza n. 1959/2017 il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un automobilista senza copertura assicurativa, il quale era stato coinvolto in un incidente stradale causato da un altro automobilista.
I Giudici di prime cure, uniformandosi all’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che il mancato indennizzo per l’automobilista – senza colpe – coinvolto nell’incidente, fosse una ulteriore sanzione da sommarsi a quella pecuniaria (compresa tra gli Euro 841,00 e Euro 3.366,00) ed al sequestro del veicolo come previsto dal Codice della Strada per chiunque circoli con la polizza assicurativa scaduta.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista sprovvisto di copertura assicurativa sia colpevole dell’incidente, la parte danneggiata potrà chiedere il risarcimento danni al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi sul responsabile del sinistro.
Da ultimo, qualora entrambi gli automobilisti coinvolti nel sinistro siano sprovvisti di copertura assicurativa, la parte danneggiata – pur sottoposta alle sanzioni previste dal Codice della Strada di cui sopra – potrà chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada, il quale potrà successivamente rivalersi su colui che ha causato l’incidente come nel caso precedente.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di [...]
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]