
Nasce la figlia: niente permesso per il detenuto
La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 3428/18; depositata il 24 gennaio ha condiviso la decisione assunta dal Gip di respingere la richiesta di concessione di un permesso ad hoc in favore di un detenuto che richiedeva la possibilità di poter assistere, in ospedale, alla nascita della figlia.
L’evento nascita, per un genitore, rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita.
Il detenuto aveva infatti chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita della figlia.
Il Gip, aveva difatti negato l’istanza presentata dal legale del detenuto richiamando gli artt.11 e 30 dell’ordinamento penitenziario che disciplinano la materia dei permessi.
Inutile il ricorso presentato in Cassazione.
Nel caso in esame, i giudici del Palazzaccio richiamando i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, previsti in materia di permessi, ha ritenuto che per quanto tale evento costituisca un elemento positivo nella vita dell’uomo e cioè l’arrivo di una figlia, “non è idoneo a giustificare il permesso richiesto».
Dott.ssa Chiara Vaccaro

Nasce la figlia: niente permesso per il detenuto
La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 3428/18; depositata il 24 gennaio ha condiviso la decisione assunta dal Gip di respingere la richiesta di concessione di un permesso ad hoc in favore di un detenuto che richiedeva la possibilità di poter assistere, in ospedale, alla nascita della figlia.
L’evento nascita, per un genitore, rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita.
Il detenuto aveva infatti chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita della figlia.
Il Gip, aveva difatti negato l’istanza presentata dal legale del detenuto richiamando gli artt.11 e 30 dell’ordinamento penitenziario che disciplinano la materia dei permessi.
Inutile il ricorso presentato in Cassazione.
Nel caso in esame, i giudici del Palazzaccio richiamando i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, previsti in materia di permessi, ha ritenuto che per quanto tale evento costituisca un elemento positivo nella vita dell’uomo e cioè l’arrivo di una figlia, “non è idoneo a giustificare il permesso richiesto».
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]