Legge 197: le modifiche al processo civile di cassazione

Con la legge n. 197/2016, nel tentativo di alleggerire l’eccessivo carico dei ruoli della Corte di Cassazione e di snellire al contempo il procedimento dinanzi alla Suprema Corte, per quanto concerne la materia civile sono state introdotte sostanziali modifiche che hanno riguardato l’iter procedimentale del ricorso per cassazione in generale ed anche il c.d. procedimento “filtro” previsto per le ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o manifesta infondatezza del ricorso (principiale o incidentale) in Cassazione.

Con la legge in discorso, con la quale è stato convertito il D.L. n. 168/2016, è stato in modo particolare introdotto un generale principio di cameralizzazione del rito dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il rito camerale è introdotto sia per quanto concerne il procedimento dinanzi alle Sezioni Unite e sia per quanto riguarda i procedimenti dinanzi alle Sezioni semplici della Suprema Corte.

In particolare mette conto rilevare che la lettera a) dell’art. 1 bis  della Legge n. 197/2016 ha aggiunto al menzionato articolo n. 375 del codice di procedura civile un secondo comma secondo cui “ La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunziare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.

Pertanto la discussione dei ricorsi in pubblica udienza è oggi limitata alle sole due ipotesi della particolare rilevanza della questione di diritto da decidere e del caso in cui il ricorso sia stato rimesso alla Sezione Semplice dall’apposita Sezione c.d. filtro prevista dall’art. 376 del codice di procedura civile che – dopo il vaglio relativo alla sussistenza dei presupposti di cui  al n. 1 (inammissibilità del ricorso principale o di quello incidentale eventualmente proposto) e al n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso principale o di quello incidentale) – non sia riuscita a definire il giudizio.

In tal senso è stato integrato anche il testo dell’art. 376 del codice di procedura civile inserendo al primo comma che “Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”.

Si evidenzia che la determinazione in ordine alla fissazione dell’udienza pubblica di discussione è rimessa al Presidente, il quale può a tal fine delegare apposito Consigliere Relatore.

La legge n. 197/2016 ha sensibilmente modificato anche le modalità di svolgimento dell’udienza introducendo, in particolar modo, un diverso ordine degli interventi.

Infatti, secondo il precedente testo dell’art. 379 c.p.c., nell’udienza pubblica di discussione interveniva per primo il Consigliere Relatore (che riferiva in ordine ai fatti rilevanti per la decisione del ricorso), poi erano gli avvocati ad esplicare le loro tesi difensive e, infine, interveniva il Pubblico Ministero rassegnando le sue conclusioni.

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 379 dalla lettera d) dell’art. 1 bis della Legge 197/2016 l’ordine temporale degli interventi dei difensori delle parti e del Pubblico Ministero è stato invertito e, secondo il novellato testo dell’articolo, l’intervento immediatamente successivo la relazione del Consigliere Relatore è quello del Pubblico Ministero che rassegna le sue motivate conclusioni, mentre i difensori delle parti intervengono per ultimi ad illustrare le rispettive difese e, peraltro, non sono ammesse repliche.

Inoltre, mentre il quarto comma del vecchio testo dell’art. 379 del codice di procedura civile prevedeva espressamente che “Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero”, il novellato testo del medesimo articolo al terzo comma prevede esclusivamente che “Non sono ammesse repliche”, con la conseguente abrogazione della  facoltà, prima espressamente riconosciuta, di presentare osservazioni scritte rispetto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

In sostanza, per effetto della Legge di riforma in commento, sono state sensibilmente ridotte le ipotesi di trattazione dei ricorsi per cassazione nell’udienza pubblica di discussione è si è provveduto, inoltre, anche ad introdurre una nuova regolamentazione dello svolgimento dell’udienza stessa, nel tentativo di ridurne i tempi di durata.

Sempre attraverso la legge n. 197/2016, inoltre, sono state introdotte alcune importanti novità nella disciplina del c.d. procedimento “filtro”.

In modo particolare appare degna di rilievo la modifica apportata dalla legge in commento in relazione alle modalità attraverso le quali si perviene all’individuazione, nel singolo caso concreto, dei presupposti di cui all’art. 375, comma 1, n. 1 (manifesta inammissibilità del ricorso principale o incidentale) e n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso principale o incidentale) del codice di procedura civile.

Ad un tale riguardo mette conto rilevare che – mentre secondo il vecchio testo dell’art. 380 bis del codice di procedura civile era previsto che l’avvio del c.d. procedimento “filtro” avvenisse a seguito di apposita “relazione” del Consigliere Relatore in ordine alla sussistenza dei menzionati due presupposti – per effetto della legge di riforma, e in particolare dell’art. 1 bis lettera e), oggi l’avvio del procedimento c.d. filtro avviene su “proposta” del Consigliere Relatore e quindi sulla scorta di un documento meno articolato rispetto alla originaria “relazione”.

Insomma si tratta di modifiche importanti che dovrebbero determinare una riduzione della mole di ricorsi che ogni anno vengono presentati dinanzi alla Corte di Cassazione ed anche una più celere definizione del terzo grado di giudizio.

Avv. Claudio Grimaldi