
Le note difensive ex art. 429 comma 2 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 429 co. 2 c.p.c. nel rito del lavoro, su richiesta di entrambe le parti, il Giudice, se lo ritiene necessario, concede alle stesse parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Tale previsione normativa rappresenta un temperamento alla rigidità del rito del lavoro, il quale si ispira al principio di concentrazione del processo in base al quale il dispositivo – nucleo essenziale della sentenza – deve essere letto in udienza subito dopo la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti.
Non senza segnalare che:
- Nelle note conclusive è inammissibile la produzione di nuovi documenti potendo derogarsi a tale divieto solo qualora il mancato tempestivo deposito dei documenti – che deve avvenire necessariamente con l’atto introduttivo – sia giustificabile in ragione del tempo del loro formarsi ovvero in relazione all’ulteriore sviluppo della causa (S.U. sent. n. 8202/2005);
- Nelle note conclusive è inammissibile la formulazione di nuovi mezzi di prova.

Le note difensive ex art. 429 comma 2 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 429 co. 2 c.p.c. nel rito del lavoro, su richiesta di entrambe le parti, il Giudice, se lo ritiene necessario, concede alle stesse parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Tale previsione normativa rappresenta un temperamento alla rigidità del rito del lavoro, il quale si ispira al principio di concentrazione del processo in base al quale il dispositivo – nucleo essenziale della sentenza – deve essere letto in udienza subito dopo la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti.
Non senza segnalare che:
- Nelle note conclusive è inammissibile la produzione di nuovi documenti potendo derogarsi a tale divieto solo qualora il mancato tempestivo deposito dei documenti – che deve avvenire necessariamente con l’atto introduttivo – sia giustificabile in ragione del tempo del loro formarsi ovvero in relazione all’ulteriore sviluppo della causa (S.U. sent. n. 8202/2005);
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