
Notifiche al portiere: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 28902/2017, depositata il 1 dicembre si è nuovamente pronunciata in materia di notifiche.
Nel caso di specie un condomino ha avviato un giudizio nei confronti del proprio condominio per chiedere il risarcimento dei danni dal primo subiti per infiltrazioni di umidità; il Giudice del primo grado ha dichiarato la contumacia del condominio che non si è costituito ed ha altresì accolto la domanda di risarcimento del condomino.
Successivamente il Condominio ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado adducendo di essere venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo con la notifica della citata sentenza; l’appello è stato accolto poiché la notifica è stata ritenuta nulla in quanto effettuata al portiere del Condominio, identificato quale “addetto alla ricezione” ed essendo privo di un’apposita delega in tal senso.
Gli Ermellini, chiamati in seguito a pronunciarsi sulla questione, hanno evidenziato che la pronuncia di secondo grado risulta essere in contrasto con il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.”.
Alla stregua di tale orientamento, i Magistrati della Cassazione hanno ritenuto errato quanto affermato dal Giudice d’appello, secondo il quale sarebbe necessaria un’apposita delega per ritenere il portiere “addetto alla ricezione” e, sulla base di tali considerazioni, hanno accolto il ricorso del condomino.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Notifiche al portiere: la sentenza della Cassazione
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Successivamente il Condominio ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado adducendo di essere venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo con la notifica della citata sentenza; l’appello è stato accolto poiché la notifica è stata ritenuta nulla in quanto effettuata al portiere del Condominio, identificato quale “addetto alla ricezione” ed essendo privo di un’apposita delega in tal senso.
Gli Ermellini, chiamati in seguito a pronunciarsi sulla questione, hanno evidenziato che la pronuncia di secondo grado risulta essere in contrasto con il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.”.
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Dott.ssa Carmen Giovannini
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