
Divieto di sosta: l'ausiliario del traffico può fare la multa?
Con sentenza n. 32894 del 2017 il Giudice di Pace di Roma è intervenuta sulla delicata materia delle competenze spettanti agli ausiliari del traffico.
L’accertatore aveva multato un’autovettura per la violazione dell’art. 158/2 C.d.S. perché sostava impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta.
Il proprietario del veicolo aveva impugnato il verbale, tra gli altri, sostenendo l’incompetenza dell’ausiliario perché la multa non risultava elevata sulle cosiddette strisce blu.
Secondo l’Ufficio Romano il potere d’accertamento spettante all’ausiliario è limitato alle aree rientranti nella concessione potendo estendersi alle zone limitrofe solo allorquando questa costituiscano lo spazio indispensabile per compiere le manovre necessarie per la fruizione del parcheggio.
Nel caso in esame, il verbale, non riportando tale circostanza ossia non specificando la zona dove l’auto si trovasse in sosta (considerato anche che la via era costituita da unica corsia ad univoco senso di marca), non risultava idoneo ad attestare che il veicolo stesse impedendo la fruizione del parcheggio delimitato dalle cosiddette strisce blu.
Il Giudice di Pace di Roma ha concluso quindi per l’annullamento del verbale.
Avv. Gavril Zaccaria

Divieto di sosta: l'ausiliario del traffico può fare la multa?
Con sentenza n. 32894 del 2017 il Giudice di Pace di Roma è intervenuta sulla delicata materia delle competenze spettanti agli ausiliari del traffico.
L’accertatore aveva multato un’autovettura per la violazione dell’art. 158/2 C.d.S. perché sostava impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta.
Il proprietario del veicolo aveva impugnato il verbale, tra gli altri, sostenendo l’incompetenza dell’ausiliario perché la multa non risultava elevata sulle cosiddette strisce blu.
Secondo l’Ufficio Romano il potere d’accertamento spettante all’ausiliario è limitato alle aree rientranti nella concessione potendo estendersi alle zone limitrofe solo allorquando questa costituiscano lo spazio indispensabile per compiere le manovre necessarie per la fruizione del parcheggio.
Nel caso in esame, il verbale, non riportando tale circostanza ossia non specificando la zona dove l’auto si trovasse in sosta (considerato anche che la via era costituita da unica corsia ad univoco senso di marca), non risultava idoneo ad attestare che il veicolo stesse impedendo la fruizione del parcheggio delimitato dalle cosiddette strisce blu.
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