Smaltimento rifiuti non funziona? TARSU ridotta agli albergatori
Con l’ordinanza n. 22531 del 27 Settembre u.s., la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di ridurre la tassa per gli albergatori relativa allo smaltimento dei rifiuti (c.d. TARSU) ad opera del servizio pubblico a seguito di adempimenti parziali dello stesso e, dunque, dannosi.
Si tratta di un argomento di serio interesse, soprattutto per la fascia degli esercenti attività commerciali nel settore alberghiero, in quanto ex Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il valore dell’imposta da versare varia in base alla grandezza dell’immobile anche in linea con il principio valido già a livello europeo del “chi inquina paga”.
Tuttavia, nell’ordinanza di cui in epigrafe gli Ermellini spiegano, che “[…]La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato”.
Sicché, in conclusione la Corte di Cassazione ha riconosciuta legittima una riduzione del valore dell’imposta da versare pari a circa il 40 % dell’importo originario.
Dott.ssa Carlotta Mastrantoni

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Tuttavia, nell’ordinanza di cui in epigrafe gli Ermellini spiegano, che “[…]La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato”.
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