La richiesta di partecipazione alle operazioni di pignoramento

Ai sensi dell’art. 165 Disp. Att. c.p.c. il creditore procedente può partecipare personalmente alle operazioni di pignoramento presentando all’atto della richiesta la seguente dichiarazione:

Non senza segnalare che:

-Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

-Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice di procedura civile, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.