Ai sensi dell’art. 165 Disp. Att. c.p.c. il creditore procedente può partecipare personalmente alle operazioni di pignoramento presentando all’atto della richiesta la seguente dichiarazione:
Non senza segnalare che:
-Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
-Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice di procedura civile, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.