
Cassa Forense: è l’ora dei pagamenti
A breve, per circa 19.000 professionisti, quasi tutti neo iscritti alla Cassa Forense, scadrà il termine del pagamento dei contributi previdenziali, il cui ammontare è stato già indicato e comunicato dalla Cassa.
Per rendere più agevole il versamento sono stati predisposti 3 diversi bollettini MAV, tutti con scadenza 31 ottobre:
-Il primo denominato “Contributi anno in corso e rateazioni” comprende i contributi minimi del corrente anno 2017 che vengono richiesti agli avvocati e/o ai praticanti iscritti nel corso dell’anno 2017. Con lo stesso bollettino vengono richieste anche rateazioni precedentemente accordate su contributi obbligatori.
-Il secondo denominato “Contributi anni precedenti“ si riferisce a contributi minimi obbligatori relativi ad annualità precedenti non oggetto di rateizzazione. L’importo totale, se superiore a € 2.000,00, può essere rateizzato su richiesta del professionista.
-Il terzo denominato “Altri contributi (Istituti Facoltativi)” riguarda rateazioni di somme dovute per iscrizione retroattiva ex art. 11 o art. 13 della L.141/92, o somme dovute per beneficio ex art. 14 L.141/92 o artt. 3 e/o 4 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/12.
Per maggiori chiarimenti è sempre possibile collegarsi al sito internet della Cassa Forense.
Avv. Gavril Zaccaria

Cassa Forense: è l’ora dei pagamenti
A breve, per circa 19.000 professionisti, quasi tutti neo iscritti alla Cassa Forense, scadrà il termine del pagamento dei contributi previdenziali, il cui ammontare è stato già indicato e comunicato dalla Cassa.
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-Il primo denominato “Contributi anno in corso e rateazioni” comprende i contributi minimi del corrente anno 2017 che vengono richiesti agli avvocati e/o ai praticanti iscritti nel corso dell’anno 2017. Con lo stesso bollettino vengono richieste anche rateazioni precedentemente accordate su contributi obbligatori.
-Il secondo denominato “Contributi anni precedenti“ si riferisce a contributi minimi obbligatori relativi ad annualità precedenti non oggetto di rateizzazione. L’importo totale, se superiore a € 2.000,00, può essere rateizzato su richiesta del professionista.
-Il terzo denominato “Altri contributi (Istituti Facoltativi)” riguarda rateazioni di somme dovute per iscrizione retroattiva ex art. 11 o art. 13 della L.141/92, o somme dovute per beneficio ex art. 14 L.141/92 o artt. 3 e/o 4 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/12.
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Avv. Gavril Zaccaria
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