Redazione degli atti processuali, le nuove linee guida

settembre 17th, 2017|Articoli, Carmen Giovannini, News|

L’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile il 21 maggio scorso ha approvato le Linee guida per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica.

Le linee guida si rivolgono sia ad avvocati che a magistrati e il loro scopo è quello di indicare delle regole standard sulla redazione degli atti processuali civili e dei provvedimenti affinché i medesimi risultino chiari, lineari e sintetici.

Il documento stesso però specifica che il mancato rispetto di tali linee guida non rende l’atto inammissibile o improcedibile, poiché le medesime rappresentano appunto dei meri suggerimenti.

I principi cui si fa riferimento nel predetto documento e che dovrebbero essere rispettati al fine di redigere un atto con le caratteristiche poc’anzi descritte sono i seguenti.

1 – Il contenuto degli atti deve seguire un percorso logico, cronologico e deve essere suddiviso in paragrafi.

2 – Gli atti molto complessi devono essere sintetici al fine di comprenderne meglio il contenuto.

3 – Sono fondamentali l’indice degli argomenti e la numerazione sia delle pagine che dei relativi allegati.

4 – I collegamenti ipertestuali rendono più agevole la “navigazione” dell’atto.

5 – I caratteri grafici, il corpo e lo stile dell’atto devono seguire i criteri indicati dal Protocollo d’intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015.

6 – I richiami a dottrina e giurisprudenza vanno inseriti in nota con indicazioni per reperirli; per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente riportare l’anno e il numero della sentenza.

7 –   La discussione tra le parti ed il giudice, verbalizzata in udienza, è essenziale ai fini della concentrazione del processo e per velocizzare la conduzione dell’udienza potrebbero essere utili contenuti standard dei verbali e l’utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile).

8 – Le memorie ex art. 183, comma IV, c.p.c. devono essere depositate rispettando i criteri previsti dalla medesima norma o per rispondere a chiarimenti chiesti dal Giudice o per chiarire le difese sulle questioni rilevate d’ufficio.

9 – La precisazione delle conclusioni ha luogo in udienza ed il Giudice può concedere il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni.

10 – I provvedimenti decisori del Giudice devono rispettare lo schema degli atti di parte ed il dispositivo deve seguire principi di liquidità ed esigibilità.

11 – La liquidazione delle spese deve essere riportata in uno specifico punto della motivazione, tenendo conto sia di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese sia della chiarezza e sinteticità degli atti.

12 – Gli atti ed i provvedimenti in appello devono seguire i criteri sinora esplicati e devono riportare i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell’appello; l’eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato deve essere espressamente menzionata nell’intestazione dell’atto di appello e deve essere esposta in uno specifico paragrafo sia quanto al fumus sia quanto al periculum della medesima.

Dott.ssa Carmen Giovannini