
Urbanistica: necessario il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti
“Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 2348 del 17 maggio 2017.
L’odierno appellante è proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Roma Capitale. Con l’ordinanza n. 1205 del 13 giugno 2007, Roma Capitale emanava un’ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente su tale immobile.
Veniva, così, proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il quale respingeva il ricorso. La predetta decisione veniva, pertanto, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, aditi per definire la questione, “occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze” e che “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”.
Infatti, prosegue il Collegio, “Nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’: salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma. Viceversa, il testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001 ndr) attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e. 6) che specifiche regole siano contenute nelle ‘norme tecniche degli strumenti urbanistici’.”.
L’appello, pertanto, veniva respinto.
Dott. Andrea Paolucci

Urbanistica: necessario il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti
“Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 2348 del 17 maggio 2017.
L’odierno appellante è proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Roma Capitale. Con l’ordinanza n. 1205 del 13 giugno 2007, Roma Capitale emanava un’ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente su tale immobile.
Veniva, così, proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il quale respingeva il ricorso. La predetta decisione veniva, pertanto, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, aditi per definire la questione, “occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze” e che “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”.
Infatti, prosegue il Collegio, “Nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’: salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma. Viceversa, il testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001 ndr) attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e. 6) che specifiche regole siano contenute nelle ‘norme tecniche degli strumenti urbanistici’.”.
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Dott. Andrea Paolucci
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