Legittimità, la proponibilità della querela di falso incidentale

La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza n. 10402/2017, depositata il 27 aprile si è pronunciata in merito alla proponibilità della querela di falso incidentale nell’ambito di un giudizio di legittimità.

Il caso di specie traeva origine da una sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia condannava un soggetto a versare a favore di altri la somma di € 273.200,00 a titolo di risarcimento danni per un fatto giudicato in sede penale.

Il soggetto soccombente in primo grado si vedeva successivamente respingere l’appello proposto nei confronti della suddetta sentenza e proponeva pertanto ricorso per Cassazione.

Con il primo dei tre motivi addotti nel giudizio di legittimità, il ricorrente proponeva querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. avverso l’attestazione resa dall’ufficiale giudiziario in merito all’avvenuta notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Sul punto, i Magistrati della Suprema Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente, specificavano che “nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, in quanto l’impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, infatti, nel giudizio di cassazione non può darsi luogo ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito” ed altresì che tale ragionamento va applicato anche nel caso in cui “l’atto di cui si assume la nullità sia una relata di notificazione”.

Pertanto, nel caso concreto gli Ermellini non ritenevano proponibile la querela di falso in via incidentale in quanto la stessa può essere ammessa nel giudizio di legittimità solo quando sia inerente agli atti oggetto del procedimento di Cassazione stesso o ai documenti di cui è ammesso il deposito ex art. 372 c.p.c., ma non anche quando abbia ad oggetto atti del procedimento di merito.

I Magistrati della Corte di Cassazione dichiaravano dunque inammissibile il primo motivo, assorbendo in tale pronuncia anche le altre due censure dedotte dal ricorrente afferenti la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità dell’intero procedimento.

La Suprema Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dott.ssa Carmen Giovannini