
Accende un fumogeno allo stadio, tifoso condannato
La Corte di Cassazione, sez. III Penale con sentenza n. 22315/17 depositata il 9 maggio ha affermato un nuovo principio di diritto condannando un imputato che aveva utilizzato un ‘oggetto pericoloso’ durante una manifestazione sportiva.
Nel caso di specie, i giudici della Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14 maggio 2015 hanno confermato le statuizioni del Tribunale di primo grado dell’8 marzo del 2013 che avevano previsto la condanna alla reclusione dell’imputato a 5 mesi e 10 giorni, oltre pene accessorie, per i reati di cui all’art. 110 cod. pen. e 6-bis l. n. 401/1989 perché in concorso con altri.
Nello specifico l’art. 6-bis l. n. 401/1989 prevede la condanna per «lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive».
Tale articolo, infatti, punisce qualsiasi ‘cosa pericolosa’ che in un contesto sportivo può mettere in pericolo la vita delle persone. È punibile non solo il lancio ma anche l’utilizzo di «razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinanti, oggetti contundenti» i quali possono essere una reale minaccia per gli individui. Il Collegio di Legittimità ha avuto qui la possibilità di affermare un nuovo principio di diritto, specificando che per utilizzo deve intendersi «qualsiasi azione che concretamente pone in pericolo persone» ; quindi non solo il lancio di un fumogeno è pericoloso ma anche l’accensione dello stesso lo è a pari merito.
Visti questi presupposti gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato condannandolo al pagamento delle spese processuali per un ammontare di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dott.ssa Chiara Vaccaro

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Nello specifico l’art. 6-bis l. n. 401/1989 prevede la condanna per «lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive».
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