Scappa al posto di blocco: è resistenza a pubblico ufficiale?
La Suprema Corte, con la sentenza n. 17061 depositata in data 5 aprile 2017, ha statuito il seguente principio di diritto “La condotta di fuga dall’atto che un pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. laddove sia connotata dall’elemento della violenza o minaccia per l’incolumità pubblica”.
Un soggetto veniva imputato, oltre che per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, anche per resistenza a pubblico ufficiale essendosi sottratto all’Alt di un pubblico ufficiale impegnato in un “posto di blocco”.
Per tal motivo questi veniva condannato per il reato di cui all’art. 337 c.p. dapprima dal Tribunale di primo grado e poi dalla Corte d’Appello, la quale condivideva dunque le argomentazioni sottese al provvedimento emesso dal Giudice di prime cure.
Adiva la Suprema Corte il difensore dell’imputato eccependo l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. sull’assunto secondo cui il suo assistito avrebbe tenuto una condotta meramente passiva tale da non integrare la “violenza o minaccia per opporsi all’atto d’ufficio o di servizio del pubblico” che la norma de qua cristallizza quale elemento indefettibile ai fini della configurazione del reato ascritto all’imputato.
A tal proposito la Corte di Cassazione, in precedente pronuncia, aveva sostenuto come potesse integrare l’elemento materiale della violenza, così come inteso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche la condotta del soggetto che, dandosi alla fuga alla guida di una autovettura, non si limiti a cercare di sottrarsi all’inseguimento bensì ponga deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Cass. n.40/2013).
Atteso che nel caso di specie non veniva riscontrata alcuna circostanza da cui desumere che l’imputato avesse tenuto, con la sua fuga, un comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità personale dei pubblici ufficiali impegnati nel suo inseguimento o della collettività tale da assurgere a condotta violenta o minacciosa così come indicata nel reato de quo la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui addebitava al ricorrente la fattispecie delittuosa di cui all’art. 337 c.p.
Dott. Marco Conti

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Un soggetto veniva imputato, oltre che per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, anche per resistenza a pubblico ufficiale essendosi sottratto all’Alt di un pubblico ufficiale impegnato in un “posto di blocco”.
Per tal motivo questi veniva condannato per il reato di cui all’art. 337 c.p. dapprima dal Tribunale di primo grado e poi dalla Corte d’Appello, la quale condivideva dunque le argomentazioni sottese al provvedimento emesso dal Giudice di prime cure.
Adiva la Suprema Corte il difensore dell’imputato eccependo l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. sull’assunto secondo cui il suo assistito avrebbe tenuto una condotta meramente passiva tale da non integrare la “violenza o minaccia per opporsi all’atto d’ufficio o di servizio del pubblico” che la norma de qua cristallizza quale elemento indefettibile ai fini della configurazione del reato ascritto all’imputato.
A tal proposito la Corte di Cassazione, in precedente pronuncia, aveva sostenuto come potesse integrare l’elemento materiale della violenza, così come inteso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche la condotta del soggetto che, dandosi alla fuga alla guida di una autovettura, non si limiti a cercare di sottrarsi all’inseguimento bensì ponga deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Cass. n.40/2013).
Atteso che nel caso di specie non veniva riscontrata alcuna circostanza da cui desumere che l’imputato avesse tenuto, con la sua fuga, un comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità personale dei pubblici ufficiali impegnati nel suo inseguimento o della collettività tale da assurgere a condotta violenta o minacciosa così come indicata nel reato de quo la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui addebitava al ricorrente la fattispecie delittuosa di cui all’art. 337 c.p.
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