Legittima difesa, il sì della Camera
La Camera dei Deputati il 4 maggio u.s. ha approvato, con 225 voti favorevoli, la proposta di legge relativa alla modifica della disciplina sulla cd. legittima difesa domiciliare che è passata, ora, all’esame del Senato.
La rinnovata disciplina della legittima difesa prevede – innanzitutto – la modifica dell’articolo 52 c.p. che a sua volta era stato già modificato con la legge 59/2006 la quale aveva già stabilito (purché si possa dire che la difesa sia proporzionata all’offesa e si tratti di una offesa attuale e di una difesa inevitabile con l’uso delle armi: cd. attualità del pericolo) che non fosse punibile il comportamento “di chi ha commesso il fatto per avere reagito ad un’aggressione perpetrata nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora (luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. primo e secondo comma) o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, purché la reazione provenga da chi si trovi legittimamente in taluno di detti luoghi ed avvenga con l’uso di un’arma legittimamente detenuta o con altro mezzo idoneo a difendere purché l’azione sia posta in essere per difendere la propria o altrui incolumità o per difendere i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La nuova proposta di legge, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe costituire una risposta alle aggressioni sempre più diffuse subite all’interno del proprio domicilio (sia esso abitazione o luogo di lavoro), prevede, modificando – appunto – la formulazione dell’articolo 52 c.p., che è considerata legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio, “la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte o la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.
Altresì è stato modificato anche l’articolo 59 c.p., che detta norme in tema di circostanze del reato non conosciute od erroneamente supposte, con l’aggiunta di un comma in base al quale “nella legittima difesa domiciliare (di cui all’articolo 52 secondo e terzo comma c.p.) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore se sussiste la simultanea presenza di due condizioni (I) se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta (II) e se la reazione è posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
Altresì il legislatore ha previsto che “l’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello stato”.
La proposta di legge, qui in esame, ha suscitato rilevanti critiche e polemiche soprattutto per il riferimento alle sole ore notturne facendo immaginare che la tutela possa essere differente a seconda se il fatto avvenga di giorno oppure di notte.
Ovviamente, si dovrà attendere l’approvazione definitiva del Testo di Legge che, come già anticipato, è passato al vaglio del Senato per effettuare un compiuto esame della riforma legislativa.
Legittima difesa, il sì della Camera
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La rinnovata disciplina della legittima difesa prevede – innanzitutto – la modifica dell’articolo 52 c.p. che a sua volta era stato già modificato con la legge 59/2006 la quale aveva già stabilito (purché si possa dire che la difesa sia proporzionata all’offesa e si tratti di una offesa attuale e di una difesa inevitabile con l’uso delle armi: cd. attualità del pericolo) che non fosse punibile il comportamento “di chi ha commesso il fatto per avere reagito ad un’aggressione perpetrata nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora (luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. primo e secondo comma) o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, purché la reazione provenga da chi si trovi legittimamente in taluno di detti luoghi ed avvenga con l’uso di un’arma legittimamente detenuta o con altro mezzo idoneo a difendere purché l’azione sia posta in essere per difendere la propria o altrui incolumità o per difendere i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La nuova proposta di legge, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe costituire una risposta alle aggressioni sempre più diffuse subite all’interno del proprio domicilio (sia esso abitazione o luogo di lavoro), prevede, modificando – appunto – la formulazione dell’articolo 52 c.p., che è considerata legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio, “la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte o la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.
Altresì è stato modificato anche l’articolo 59 c.p., che detta norme in tema di circostanze del reato non conosciute od erroneamente supposte, con l’aggiunta di un comma in base al quale “nella legittima difesa domiciliare (di cui all’articolo 52 secondo e terzo comma c.p.) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore se sussiste la simultanea presenza di due condizioni (I) se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta (II) e se la reazione è posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
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