Protezione internazionale e immigrazione: approvata la legge n. 46/2017
Considerato l’esponenziale aumento delle domande di protezione internazionale, ritenuta la necessità ed urgenza di intervenire per adottare misure dirette sia ad identificare celermente i cittadini stranieri – introdotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o comunque rintracciati nel suolo italiano – sia a definire rapidamente la loro posizione giuridica, ed inoltre tenuto conto della necessità di garantire l’effettiva esecuzione di tutti i provvedimenti di espulsione e di allontanamento adottati nei confronti dei suddetti cittadini stranieri, che si trovano in posizione di soggiorno irregolare, il 18.04.2017 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 46/2017 di conversione del Decreto Legge 13/2017 recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
Tale provvedimento legislativo ridefinisce integralmente l’impianto giurisdizionale in materia di protezione internazionale istituendo 14 Sezioni Specializzate, presso i Tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, che saranno composte da un corpo giudicante altamente specializzato in materia.
Dette Sezioni saranno esclusivamente competenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in particolare si occuperanno ad esempio delle controversie aventi ad oggetto il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari ovvero si occuperanno anche delle controversie relative al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tra i vari interventi innovativi, tale Legge prevede altresì una procedura semplificata per la trattazione delle suddette controversie, in particolare, ad esempio, è ammesso il ricorso alla Sezione Specializzata avverso le decisioni di trasferimento del cittadino straniero.
Tale ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con cui viene deciso il trasferimento.
Il procedimento che si andrà ad instaurare sarà trattato in camera di consiglio, fatta salva la possibilità per il Giudice di fissare un’udienza di comparizione delle parti nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario, e dovrà essere definito entro 60 giorni con decreto non reclamabile, ma ricorribile per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Protezione internazionale e immigrazione: approvata la legge n. 46/2017
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