
Reclamo ex art. 22 LF: la notifica la domicilio reale è nulla
Con la sentenza n. 1335/2017 la Suprema Corte ha affrontato nuovamente il tema della modalità di notificazione del reclamo ex art. 22 legge fallimentare.
Nel caso di specie la Sez. I della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da una società immobiliare, ha cassato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli che rigettava il reclamo ex art. 15 l. fall. proposto dalla suddetta società avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
La sentenza dichiarativa di fallimento era stata emessa dal Tribunale di Nola a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Napoli, del reclamo ex art. 22 l. fall. proposto dal creditore del fallendo.
Con il reclamo ex art. 15 l. fall., rigettato dalla corte territoriale, e successivamente con il ricorso per Cassazione, la società fallita eccepiva la nullità della notificazione del reclamo, di cui all’ art. 22 l. fall., proposto dal creditore, in quanto eseguita presso il domicilio reale dell’ex amministratore anziché nel luogo in cui la società aveva eletto il proprio domicilio.
La Suprema Corte, affermando che “non vi siano ragioni per derogare al principio generale di cui all’art. 330 c.p.c, che prescrive, come ipotesi generale, la notificazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.” ha ritenuto, pertanto, che la notificazione eseguita presso il domicilio reale e non presso il domicilio eletto è da considerarsi non solo nulla, ma non risulta sanata neppure dalla successiva costituzione della parte (Cass. 16801/2014).
Dott. Matteo Pavia

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Con il reclamo ex art. 15 l. fall., rigettato dalla corte territoriale, e successivamente con il ricorso per Cassazione, la società fallita eccepiva la nullità della notificazione del reclamo, di cui all’ art. 22 l. fall., proposto dal creditore, in quanto eseguita presso il domicilio reale dell’ex amministratore anziché nel luogo in cui la società aveva eletto il proprio domicilio.
La Suprema Corte, affermando che “non vi siano ragioni per derogare al principio generale di cui all’art. 330 c.p.c, che prescrive, come ipotesi generale, la notificazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.” ha ritenuto, pertanto, che la notificazione eseguita presso il domicilio reale e non presso il domicilio eletto è da considerarsi non solo nulla, ma non risulta sanata neppure dalla successiva costituzione della parte (Cass. 16801/2014).
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