Società cancellata da Registro Imprese durante il giudizio: cosa succede?
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza n. 2935, depositata il 3 febbraio 2017 si è pronunciata in merito al caso in cui una società che sia parte di un processo venga poi cancellata dal registro delle imprese.
Nel caso di specie una Srl è stata condannata dal tribunale di Perugia al pagamento di € 100.000 a favore di una Snc a titolo di residuo prezzo di un appalto.
La Srl, soccombente in primo grado, ha pertanto proposto appello avverso siffatta sentenza e in tale giudizio la Snc si è poi regolarmente costituita.
Durante la pendenza del giudizio di secondo grado, però, la Snc è stata cancellata dal Registro delle Imprese e tale circostanza, secondo i Giudici della Corte d’Appello di Perugia, ha reso l’appello non ammissibile in quanto rivolto ad un soggetto non più esistente.
La Srl, nuovamente soccombente, ha dunque impugnato quest’ultima sentenza ricorrendo per Cassazione e denunziando, fra gli altri, il vizio di motivazione in relazione al mancato esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società.
I Magistrati del Palazzaccio, chiamati a pronunciarsi, hanno specificato che: “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti” e hanno altresì richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 7 aprile 2014 che “ha sancito il principio della cd. ultrattività della procura in caso di evento interruttivo non dichiarato e nella specie l’appello era stato notificato nel domicilio eletto ed addirittura la società si era costituita nel secondo grado”.
Per tali motivi pertanto la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Srl cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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La Srl, soccombente in primo grado, ha pertanto proposto appello avverso siffatta sentenza e in tale giudizio la Snc si è poi regolarmente costituita.
Durante la pendenza del giudizio di secondo grado, però, la Snc è stata cancellata dal Registro delle Imprese e tale circostanza, secondo i Giudici della Corte d’Appello di Perugia, ha reso l’appello non ammissibile in quanto rivolto ad un soggetto non più esistente.
La Srl, nuovamente soccombente, ha dunque impugnato quest’ultima sentenza ricorrendo per Cassazione e denunziando, fra gli altri, il vizio di motivazione in relazione al mancato esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società.
I Magistrati del Palazzaccio, chiamati a pronunciarsi, hanno specificato che: “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti” e hanno altresì richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 7 aprile 2014 che “ha sancito il principio della cd. ultrattività della procura in caso di evento interruttivo non dichiarato e nella specie l’appello era stato notificato nel domicilio eletto ed addirittura la società si era costituita nel secondo grado”.
Per tali motivi pertanto la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Srl cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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