Infortuni lavoro: il rapporto tra statuizioni civili e danno liquidato in via transattiva
Il caso sul quale è stata a chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte, concerne un procedimento nel quale ad un dirigente scolastico veniva ascritto il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 comma III c.p., in quanto, non avendo fatto rispristinare la pavimentazione antiscivolo della scuola, cagionava l’infortunio di un’insegnante scivolata rovinosamente a terra.
Il Tribunale di primo grado condannava il dirigente scolastico per la sua condotta omissiva, ma non riconosceva l’intero risarcimento del danno all’insegnante, costituitasi quale parte civile, avendo quest’ultima ottenuto ristoro del pregiudizio patito in ragione di un accordo transattivo intervenuto con la compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico.
La costituita parte civile, impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento avanzata.
La Corte d’Appello condivideva le argomentazioni sottese al provvedimento emesso in primo grado, di talchè rigettava nuovamente la richiesta formulata dall’insegnante.
Adiva dunque la Suprema Corte quest’ultima, dolendosi di come la Corte Territoriale avesse ritenuto integralmente satisfattiva la definizione in via transattiva della pratica risarcitoria, adducendo, inoltre, come “gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta da un solo condebitore”. Difatti, alcune voci di danno come il danno non patrimoniale, biologico e morale, non erano state oggetto di liquidazione in quanto non comprese nel contratto assicurativo stipulato.
La Corte di Cassazione riteneva di pregio l’argomentazione addotta dalla parte civile ricorrente, difatti così concludeva “il contratto assicurativo obbliga solo le parti contraenti, in questo caso il datore di lavoro e la compagnia assicurativa. L’accordo transattivo che ha (parzialmente) risarcito il danno patito dalla lavoratrice, quindi è una res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato, non potendo escludere il diritto in capo all’insegnante di perseguire un risarcimento economico per i danni non compresi nel contratto d’assicurazione”.
Per quanto su esposto la Suprema Corte, con la sentenza n. 3335/2017 depositata il 23 gennaio, annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in essa previste e rinviava al Giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Dott. Marco Conti

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Il Tribunale di primo grado condannava il dirigente scolastico per la sua condotta omissiva, ma non riconosceva l’intero risarcimento del danno all’insegnante, costituitasi quale parte civile, avendo quest’ultima ottenuto ristoro del pregiudizio patito in ragione di un accordo transattivo intervenuto con la compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico.
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La Corte d’Appello condivideva le argomentazioni sottese al provvedimento emesso in primo grado, di talchè rigettava nuovamente la richiesta formulata dall’insegnante.
Adiva dunque la Suprema Corte quest’ultima, dolendosi di come la Corte Territoriale avesse ritenuto integralmente satisfattiva la definizione in via transattiva della pratica risarcitoria, adducendo, inoltre, come “gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta da un solo condebitore”. Difatti, alcune voci di danno come il danno non patrimoniale, biologico e morale, non erano state oggetto di liquidazione in quanto non comprese nel contratto assicurativo stipulato.
La Corte di Cassazione riteneva di pregio l’argomentazione addotta dalla parte civile ricorrente, difatti così concludeva “il contratto assicurativo obbliga solo le parti contraenti, in questo caso il datore di lavoro e la compagnia assicurativa. L’accordo transattivo che ha (parzialmente) risarcito il danno patito dalla lavoratrice, quindi è una res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato, non potendo escludere il diritto in capo all’insegnante di perseguire un risarcimento economico per i danni non compresi nel contratto d’assicurazione”.
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