Il ricorso per la reintegrazione del possesso
Il combinato disposto degli artt. 1168 c.c. e dell’art. 703 c.p.c. consente la possibilità, a chiunque sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, di ottenerne la reintegrazione agendo entro l’anno dal sofferto spoglio.
L’azione è concessa anche a chi abbia la detenzione della cosa eccetto per il caso che l’abbia per ragioni di servizio od ospitalità.
Se lo spoglio è avvenuto in maniera clandestina, il termine per richiedere la reintegrazione decorrerà dal giorno della scoperta dello spoglio stesso.
L’azione di reintegrazione si propone al giudice competente a norma dell’art. 21 del Codice di procedura civile secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
- Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto compatibili;
- L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
- Se richiesto anche da una sola delle parti, entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

Il ricorso per la reintegrazione del possesso
Il combinato disposto degli artt. 1168 c.c. e dell’art. 703 c.p.c. consente la possibilità, a chiunque sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, di ottenerne la reintegrazione agendo entro l’anno dal sofferto spoglio.
L’azione è concessa anche a chi abbia la detenzione della cosa eccetto per il caso che l’abbia per ragioni di servizio od ospitalità.
Se lo spoglio è avvenuto in maniera clandestina, il termine per richiedere la reintegrazione decorrerà dal giorno della scoperta dello spoglio stesso.
L’azione di reintegrazione si propone al giudice competente a norma dell’art. 21 del Codice di procedura civile secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
- Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto compatibili;
- L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
- Se richiesto anche da una sola delle parti, entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

