
L'opposizione di terzo straordinaria ex art. 404, c.p.c.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 404 c.p.c. gli aventi causa o i creditori di una delle parti del giudizio hanno facoltà di opporsi alla sentenza quando la stessa sia l’effetto della collusione tra le parti,cioè quando queste si accordino per ottenere una pronuncia giudiziale che rappresenti una realtà sostanziale diversa da quella effettivamente esistente,o in caso di dolo di una parte,cioè quando questa osservi una condotta processuale volta ad alterare fraudolentemente la realtà sostanziale a danno del terzo.
In tali casi,il terzo potrà proporre opposizione ex art. 404,comma 2 c.p.c. secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– Il dolo è rappresentato dalla preordinazione di condotte,siano esse attive od omissive,volte a danneggiare il terzo incolpevole e può derivare anche da una sola delle parti.
– La collusione consiste,invece,in un accordo fra le parti a danno del terzo che può essere tanto esplicito quanto tacito ed aver luogo in pendenza di giudizio così come al di fuori del giudizio medesimo.
– l’opposizione di terzo straordinaria o revocatoria deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione e l’atto introduttivo deve indicare,oltre alla sentenza impugnata,anche il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione,nonché i relativi mezzi di prova.

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In tali casi,il terzo potrà proporre opposizione ex art. 404,comma 2 c.p.c. secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– Il dolo è rappresentato dalla preordinazione di condotte,siano esse attive od omissive,volte a danneggiare il terzo incolpevole e può derivare anche da una sola delle parti.
– La collusione consiste,invece,in un accordo fra le parti a danno del terzo che può essere tanto esplicito quanto tacito ed aver luogo in pendenza di giudizio così come al di fuori del giudizio medesimo.
– l’opposizione di terzo straordinaria o revocatoria deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione e l’atto introduttivo deve indicare,oltre alla sentenza impugnata,anche il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione,nonché i relativi mezzi di prova.
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