
L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:
– Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);
– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;
– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;
– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.
– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.

L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:
– Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);
– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;
– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;
– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.
– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.
Recent posts.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di istanze di rimborso fiscale: la necessità di una richiesta dettagliata e completa. Questo pronunciamento non introduce novità rivoluzionarie, ma consolida [...]
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]
Recent posts.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di istanze di rimborso fiscale: la necessità di una richiesta dettagliata e completa. Questo pronunciamento non introduce novità rivoluzionarie, ma consolida [...]
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]