
L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:
– Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);
– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;
– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;
– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.
– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.

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