Donna bloccata tra le porte della metropolitana: responsabile l’azienda di trasporto

Con la sentenza n. 249 del 10 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento delle porte della metropolitana.

Il caso di specie aveva riguardato la richiesta di risarcimento dei danni avanzati da una donna rimasta incastrata tra i battenti delle porte della metropolitana al momento della discesa dal convoglio, senza poter né scendere né salire. In primo e in secondo grado i giudici di merito hanno rigettato la domanda di risarcimento del danno sul rilievo che la condotta negligente della sventurata, palesata nell’ignorare le segnalazioni acustiche e nel divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte, esonerasse l’azienda di trasporti da ogni presunzione di colpevolezza.

Ribaltando completamente le pronunce di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, cassando con rinvio alla Corte d’Appello la sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno statuito che : “il fatto che la donna non si sia attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che – in presenza di dispositivi antischiacciamento – le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli e che, in relazione a questi due profili, la Corte non ha accertato che l’A.T.M. avesse “adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

In altri termini, nei contratti di trasposto di persone, quando si verifica un sinistro che colpisce la persona del viaggiatore, la condotta negligente dello stesso non può in alcun modo escludere l’onere della prova in capo al vettore di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 1681, co. 1 c.c., ferma restando la possibilità di un concorso di colpe ex art. 1227 c.c.

Dott. Ettore Salvatore Masullo