Omessa notifica all’imputato della fissazione dell’udienza preliminare e nullità assoluta
La Corte di Cassazione, con informativa provvisoria n. 30 emessa dalle Sezioni Unite in data 24 Novembre 2016, si è pronunciata sul seguente quesito: “Se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato”.
Le Sezioni Unite si sono orientate rispondendo affermativamente al quesito succitato sulla base del disposto degli artt. 178 c.p.p. “nullità di ordine generale”, 179 c.p.p. “nullità assoluta”, 419 c.p.p. “atti introduttivi”.
Quanto statuito dalla Suprema Corte rileva soprattutto in ordine alle conseguenze relative alla dichiarazione di nullità eccepibile in ragione dell’omessa citazione dell’imputato, le quali sono riconducibili all’art.185 c.p.p. il quale dispone che la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (I comma) e che la dichiarazione di nullità, eccepibile nell’ipotesi su cui si è pronunciata la Suprema Corte, comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
Dott. Marco Conti

Omessa notifica all’imputato della fissazione dell’udienza preliminare e nullità assoluta
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Le Sezioni Unite si sono orientate rispondendo affermativamente al quesito succitato sulla base del disposto degli artt. 178 c.p.p. “nullità di ordine generale”, 179 c.p.p. “nullità assoluta”, 419 c.p.p. “atti introduttivi”.
Quanto statuito dalla Suprema Corte rileva soprattutto in ordine alle conseguenze relative alla dichiarazione di nullità eccepibile in ragione dell’omessa citazione dell’imputato, le quali sono riconducibili all’art.185 c.p.p. il quale dispone che la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (I comma) e che la dichiarazione di nullità, eccepibile nell’ipotesi su cui si è pronunciata la Suprema Corte, comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
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