Medici specializzandi, il Foro di Roma è competente per il risarcimento del danno

La vicenda dei medici specializzandi non remunerati risale al finire degli anni ‘70, prima che fossero promulgate le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE che imponevano agli Stati membri di corrispondergli un giusto compenso per l’attività prestata. L’Italia ha iniziato a dare attuazione – e solo parzialmente – con il d.lgs. n. 257/1991, con la previsione di una borsa di studio annuale, introducendo il principio della formazione specialistica retribuita e a tempo pieno.

Con l’ordinanza 29 novembre 2016 n. 24353, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al risarcimento del danno subito dagli ex specializzandi  che non hanno percepito alcuna remunerazione per lo svolgimento dei corsi di formazione a causa dell’inadempimento legislativo dell’Italia, ed ha stabilito che il foro di Roma è competente per la richiesta di risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione delle predette direttive.

Ciò in ossequio al principio dell’art. 1182, 4° comma c.c., per cui il foro competente per l’adempimento deve individuarsi in quello del debitore “giacché l’obbligazione statuale inadempiuta aveva ad oggetto non una somma di danaro, bensì l’adempimento, mediante l’esercizio del potere legislativo, delle note direttive”. Nel caso di specie tale adempimento “non poteva che avvenire in Roma, sede del Parlamento”.

Nella causa in oggetto, lo specializzando aveva svolto la sua attività a Perugia, e lì sarebbe stato il foro di competenza del creditore per il principio secondo cui i pagamenti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati presso l’amministrazione debitrice, vale a dire il luogo in cui ha sede l’Ufficio di Tesoreria onerato del debito.

La Corte di Cassazione è stata di diverso avviso, poiché non si è in presenza di un mero inadempimento contrattuale, ma di una violazione dell’obbligo statuale di adempiere il diritto comunitario (così le Sezioni Unite, sent. n. 9147/2009).

La Suprema Corte, con questa ordinanza ha affermato un  principio importante, non solo per i molti specializzandi che hanno proposto ricorso: “l’obbligazione in relazione alla quale dev’essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto quanto all’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione quanto all’individuazione del forum destinatae solutionis, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria. Ne consegue che l’uno e l’altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività”.

Dott.ssa Flavia Lucchetti