
L'istanza di assegnazione del bene immobile pignorato
Con la modifica contenuta del D.L n. 83/2014 convertito in Legge n. 132/2015 ogni creditore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo. Il creditore può chiedere l’assegnazione del bene, ai sensi dell’art. 589 c.p.c., secondo la formula che segue:
– Istanza di assegnazione del bene immobile pignorato.
Non senza segnalare che:
– Il termine per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita;
– Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire, a pena di inammissibilità, il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata;
– In caso di unico creditore e di mancanza di creditori privilegiati non intervenuti, l’offerta di pagamento deve essere pari alla differenza tra il credito vantato per sorte capitale e il prezzo complessivo indicato ai sensi dell’art. 589 co. 1 c.p.c.
– Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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– Istanza di assegnazione del bene immobile pignorato.
Non senza segnalare che:
– Il termine per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita;
– Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire, a pena di inammissibilità, il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata;
– In caso di unico creditore e di mancanza di creditori privilegiati non intervenuti, l’offerta di pagamento deve essere pari alla differenza tra il credito vantato per sorte capitale e il prezzo complessivo indicato ai sensi dell’art. 589 co. 1 c.p.c.
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