La comparsa di intervento volontario
Il soggetto che, potendo risentire delle conseguenze di fatto derivanti da un processo in cui non è parte, ha interesse allo svolgimento ed all’esito del giudizio medesimo può intervenire spontaneamente nel giudizio secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- L’intervento del terzo può essere:
- Principale, quando l’interveniente afferma un diritto proprio in contrasto sia con l’attore che col convenuto;
- Adesivo autonomo, quando il terzo pur facendo valere un diritto autonomo, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti;
- Adesivo dipendente, quando l’interveniente ha interesse alla vittoria di una delle parti e ne sostiene le ragioni.
- L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni;
- Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.
- Il terzo legittimato ad intervenire nel giudizio potrebbe anche aspettare la fine del processo è proporre opposizione di terzo avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio al quale non ha partecipato.

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